DIOCESI DI

 

MILETO-NICOTERA-TROPEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

 

Anno 1995

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 12/95/D

 

DOMENICO TARCISIOCORTESE PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI MILETO-NICOTERA-TROPEA

 

DECRETO

Promulgazione dello «Statuto Diocesano delle Confraternite»

Il richiamo vigoroso ed accorato del Papa, per un autentico rinnovamento nella vita della Chiesa all'approssimarsi del terzo millennio, deve essere accolto con sol­lecitudine anche dalle Confraternite diocesane, che sono benemerite e antiche ag­gregazioni laicali ufficialmente riconosciute dalla Chiesa e nella Chiesa da sempre impegnate a vivere finalità di formazione e di spiritualità, di culto e di carità, di so­cialità e di solidarietà.

Le Confraternite sono chiamate a perseguire ed a proseguire il rinnovamento ini­ziato ispirandosi al Concilio Vaticano II seguendo le direttive del Codice di Diritto Canonico e del Vescovo diocesano.

Ogni realtà e componente ecclesiale - e tali sono le Confraternite -, per rinnovar­si in un cammino di «conversione permanente» devono innanzi tutto accogliere co­stantemente il soffio vitale dello Spirito Santo che rigenera la Chiesa e stringersi co­me «pietre vive» a Cristo «pietra angolare, scelta, preziosa» che compagina la Chie­sa come suo corpo e rende autentica ogni novità.

Fedeli al Vangelo ed alla Chiesa, per l'impegno di tutti i membri, «pietre vive» ­né morte, né in letargo, né erratiche -, le Confraternite devono promuovere e vivere: - una sempre più profonda comprensione e confessione delle verità della Fede, con la parola e con le opere, in un costante ascolto della Parola di Dio, nella preghiera, nella catechesi e nella liturgia;

- una sempre più convinta appartenenza alla Chiesa Cattolica con una partecipazio­ne dinamica alla vita comunitaria nel tessuto unitario dell'unico corpo di Cristo;

- una più generosa dedizione alla «ministerialità ecclesiale» negli ambiti specifici di

  servizio che la Chiesa deve perseguire;

- una presenza più coerente di testimonianza nella storia per l'animazione cristiana delle      realtà umane, sociali, culturali e politiche;

- una più diretta partecipazione alla missionarietà della Chiesa per la diffusione del Regno di    Dio tra gli uomini.

In forza del mio servizio episcopale, con il presente decreto promulgo lo «Statu­to diocesano delle Confraternite» rielaborato ed adattato alle nuove esigenze di

evangelizzazione e di ecclesialità.

      Tutte le Confraternite della Diocesi devono adeguare la loro vita allo Statuto promulgato, che entrerà in vigore l’l l  maggio 1995 - festa di S. Giuseppe lavoratore-

    Mileto, 2 aprile 1995      nella memoria di S. Francesco di Paola

 Domenico Cortese Vescovo di Mileto-Nicotera- Tropea

Il Cancelliere Sac. Filippo Ramondino.

Art.1:

a) La confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, la cui vita è regolata dalle norme del diritto canonico vigente, dalle norme del presente Statuto e dal diritto particolare della Diocesi di Mileto-­Nicotera-Tropea.

b) Il presente Statuto, emanato dal Vescovo, è vincolante per tutte le    confraternite riconosciute ed attive nella Diocesi.

c) Si provvederà qualora non si fosse già provveduto a chiedere per le    confraternite il riconoscimento dello Stato quali Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, affinché come tali siano iscritti nel regi    stro delle persone giuridiche.        ­

d) Tale adempimento sarà curato tramite il Segretariato Diocesano per le Confraternite , il quale avrà un suo registro dove saranno elencate le confraternite riconosciute quali Enti Ecclesiastici ed iscritti nel registro delle persone giuridiche, e le confraternite che non hanno il riconoscimento.

Art.2:

a) Nello spirito di fedeltà agli antichi Statuti di fondazione ed alle specifiche finalità istitutive , ogni confraternita della Diocesi ade­guerà la sua struttura organizzativa ed operativa alle norme del pre­sente Statuto elaborando un proprio Statuto o almeno determinando con proprio Regolamento ciò che è espressamente demandato alle singole confraternite .

b) Statuti e Regolamenti, o modifiche degli stessi, devono essere approvati dall'assemblea dei congregati .

c) La ricognizione e la verifica di conformità allo Statuto Diocesano de­ gli Statuti e Regolamenti delle singole confraternite è demandato al        Segretariato Diocesano delle Confraternite .

d) L'entrata in vigore di Statuti e Regolamenti o di modifiche degli stessi deve essere autorizzata dal Vescovo.

Art.3:

La confraternita ha sempre sede in una Chiesa od in un Oratorio della Parrocchia, conservando il proprio specifico titolo di fondazione ed istituzione.

Art.4:

La confraternita, perseguendo autonomamente le specifiche finalità istitutive , con fedeltà ed impegno s'inserirà nella realtà della Parrocchia nel cui territorio ha sede, in comunione di fede, di vita e di disciplina con le altre componenti ecclesiali.

Art.5:

Tutte le confraternite sono soggette al governo ed alla vigilanza del l'Ordinario Diocesano per quanto concerne l'autenticità della fede ,­la coerenza con la morale cattolica, l'osservanza della disciplina ecclesiale e delle direttive pastorali, a norma del Diritto Canonico,dello Statuto e dei Regolamenti vigenti. Sarà anche tutelata dall'Ordinario Diocesano l'osservanza delle norme civili che riguardano la vita delle confraternite con riconoscimento civile ed iscritte nel regi­stro delle persone giuridiche.

Art.6:

La confraternita in tutti i suoi soci deve curare:

a) la professione aperta e coerente della fede e della dottrina cattoli­ca;

b) la formazione permanente alla vita cristiana;

c) la partecipazione attiva e comunionale alla vita della comunità parrocchiale e diocesana;

d) la partecipazione e la testimonianza in quanto cristiani e da cristiani nella vita familiare, sociale, professionale e culturale, con lo spirito del servizio e della solidarietà.

Art.7:

L'iscrizione alla confraternita richiede:

a) la domanda scritta al Priore, con la dichiarazione di conoscere le finalità proprie della confraternita e le norme che ne regolano la vita ;  

b) un periodo di prova o di noviziato, non inferiore ad un anno, dopo il quale si viene ammessi nella confraternita secondo le forme tradizionali o prescritte;

c) avere compiuto gli anni diciotto.

Art.8:

La domanda per l'iscrizione deve essere esaminata collegialmente dalla Cattedra, ed entro tre mesi dal giorno della presentazione dovrà essere accolta o respinta.

Art.9 :

Per istituire una nuova confraternita in Diocesi si richiede una domanda inoltrata al Vescovo, sottoscritta da almeno trenta fedeli, nella quale siano evidenziati il titolo e le finalità della nuova confraternita, la sede e la parrocchia di appartenenza.

La domanda sarà inoltrata tramite il parroco nel cui territorio ha sede la nuova confraternita.

La domanda sarà esaminata dal Vescovo,e sentito il parere del segretariato Diocesano delle Confraternite ,si provvederà al riconoscimento della nuova confraternita qualora se ­ne ravvisino le finalità.

Art.lO:

Riconosciuta la nuova confraternita, il Vescovo nominerà una commissione che provvederà, entro tre mesi, agli adempimenti necessari per convocare l'assemblea dei congregati alla quale spetta eleggere la cattedra , sempre a norma dello Statuto Diocesano.  ­

Gli adempimenti statutari saranno invece curati dal Segretariato Diocesano delle Confraternite.

Art.11:

Si può essere iscritti a più confraternite per godere i benefici spirituali od altri benefici sanciti nel Regolamento per gli iscritti ,­ma non si può godere elettorato attivo e passivo se non in una sola confraternita, che deve essere scelta all'atto dell'iscrizione. Coloro che attualmente sono iscritti a più confraternite devono opera­re tale scelta per iscritto nelle mani del Priore della confraternita alla quale s'intende appartenere in pienezza di doveri e di diritti.

a) Assumono la qualifica di congregati coloro che, dopo avere inoltrato regolare domanda d'iscrizione all'età di diciotto anni, da loro sottoscritta, sono ritenuti idonei a norma di Statuto ad iscriversi alla confraternita avendone i requisiti richiesti dopo aver adempiuto quan­to prescritto per l'ammissione e l'iscrizione;

b) I congregati devono vivere ed ispirare i loro comportamenti umani, morali , civili e sociali alla professione della fede cattolica ed alle finalità proprie della confraternita, e devono altresì partecipare attivamente e con assiduità alla vita della confraternita a norma dello  Statuto e dei Regolamenti delle singole confraternite;

c)Chi non avesse più i requisiti richiesti per appartenere alla confra­ternita,  o abitualmente non partecipasse alla vita della stessa, sarà dichiarato decaduto dall'appartenenza alla confraternita,  e pertanto verrà escluso dall'esercizio del diritto di voto e dal ricoprire incarichi statutari .

d) In ogni confraternita sarà costituita una commissione di verifica e di disciplina composta dall'Assistente Spirituale, dal Priore, dal   Primo Assistente della Cattedra, e da un membro eletto tra i confratelli dall'Assemblea.

e) La commissione tre mesi prima dell'elezione della Cattedra valuterà i comportamenti dei confratelli ai fini dell'appartenenza alla confraternita e potrà decidere l'esclusione dall'elenco dei congregati di ­quei confratelli che non avessero rispettato con il loro comportamento quanto previsto dalla Statuto e dai Regolamenti;    ­

f) Contro le decisioni motivate dalla commissione è ammesso ricorso scritto al Vescovo, che tuttavia non sospende la decisione della commissione. Prima di procedere all'elezione della nuova Cattedra la commissione di verifica e disciplina provvederà a compilare ed a far conoscere l'elenco ufficiale dei congregati che godono del diritto di voto; ­

  g) Se vi fossero membri della confraternita che vivessero abitualmente fuori dal paese di residenza e non potessero partecipare alla vita ordinaria della confraternita non debbono partecipare alle elezioni della Cattedra e non debbono assumere incarichi statutari. Potranno go­dere nuovamente di voce attiva e passiva se , almeno tre mesi prima delle elezioni, riprenderanno la partecipazione alla vita ordinaria della confraternita.

Aggregati

a) Sono da ritenersi aggregati nella confraternita coloro che, facendo regolare domanda, chiedono l'iscrizione alla confraternita per poter usufruire dei benefici spirituali e dei servizi della confraternita stessa, ma non intendono partecipare alla vita regolare e statutaria della confraternita stessa, e pertanto non godono di diritto di voto e non possono rivestire cariche statutarie;

b) Nel Regolamento di ogni confraternita sarà determinata la modalità di iscrizione per l'aggregazione;

c) All'aggregazione possono essere ammessi anche bambini e ragazzi di e­tà inferiore agli anni diciotto, con richiesta scritta dai propri genitori;

d) All'età di anni diciotto la richiesta deve essere liberamente sottoscritta dai soggetti.

Art.12 :

Ogni confraternita conserva nel suo archivio un registro debitamente aggiornato in ogni elezione di Cattedra per i congregati e per gli aggregati.

Art.13:

Sono organi della confraternita:

a) L'Assemblea generale degli iscritti;

b) La Cattedra.

Art.14:

L'Assemblea generale è formata, con parità di diritti e di doveri, dai membri uomini e donne regolarmente iscritti alla confraternita in qualità di congregati.

Art.15:

L'Assemblea generale è convocata, con inviti scritti a tutti i mem­bri, ordinariamente almeno due volte all'anno:

1)la prima entro il mese di febbraio per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della confraternita, preparata dal Priore ed approvata dalla Cattedra, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

2)la seconda entro il mese di ottobre per programmare l'attività del, nuovo anno sociale ed anche per l'esame e l'approvazione del bilan­cio preventivo.

    L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su decisione della Cattedra, o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei membri congregati regolarmente iscritti, ed accettata dalla Cattedra, per trattare gli argomenti proposti alla discussione.

Art.16:

Spetta all'Assemblea generale:

a) eleggere i componenti della Cattedra;

b) eleggere i tre Revisori dei conti;

c) eleggere un membro per la commissione di verifica e di   disciplina della confraternita;

d) approvare la relazione annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi;

e) esaminare ed approvare gli atti di straordinaria amministrazione.

Art.17:

La Cattedra è formata:

a) dal Priore;

b) dal Primo e dal Secondo Assistente;

c) da due Consiglieri.

Alle riunioni della Cattedra partecipano, senza diritto di voto deliberativo, il Segretario ed il Cassiere.

Art.18:

Spetta alla Cattedra:

a) dirigere la confraternita secondo lo spirito e le norme del Diritto    Canonico e del presente Statuto;

b) curare l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea generale dei membri;

c) eleggere il Maestro dei novizi, previa approvazione del Vescovo della Diocesi;   ­

d) deliberare in merito all'ordinaria amministrazione;

e) decidere sull'ammissione dei nuovi membri ed eventualmente sospendere e depennare dalla confraternita, su proposta della commissione di verifica e di disciplina, quei membri che non avessero più i requisiti richiesti per l'appartenenza alla confraternita o non adempissero i loro doveri confraternali;

f) nominare il Segretario ed il Cassiere, oppure il Segretario-Cassiere.

Art.19:

La Cattedra:

a) si riunisce normalmente ogni tre mesi, salvo convocazione straordinaria del Priore;

b) le deliberazioni e le decisioni almeno sulle persone vanno prese a scrutinio segreto.

Art.20:

Al Priore, che è anche legale rappresentante della confraternita qualora questa sia riconosciuta civilmente, spetta: ­

a) convocare e presiedere la Cattedra e l'Assemblea dei membri;

b) vigilare sulla perfetta osservanza dello Statuto;

c) porre atti giuridici debitamente autorizzati;

d) firmare le deliberazioni della Cattedra, controfirmare i mandati di pagamento emessi dal Cassiere sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie regolarmente autorizzate; ­

e) inviare ogni anno, nei tempi e nei modi stabiliti, copia del bilan­cio consuntivo e di quello preventivo;

f) precedere tutti nell'osservanza dei doveri, ed adoperarsi con l'esempio e con la parola a farli osservare dai confratelli;

g) curare i rapporti con gli Organi Parrocchiali (Consiglio Pastorale, Consiglio Economico, Consiglio Caritas).

Art.21:

Spetta al Primo Assistente sostituire il Priore, legittimamente assente od impedito, nella guida della confraternita.

Art.22:

Il Maestro dei novizi cura la formazione sia dei novizi che degli aspiranti, in piena comunione col Padre Spirituale.

Art.23:

Il Segretario:

a) stende i verbali e li sottoscrive.

b) prepara tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;

c) custodisce l'archivio della confraternita;

d) stende la cronaca della vita della confraternita;

e) invia, su mandato del Priore, gli inviti di convocazione dell'Assemblea;

f) invia copia delle convocazioni dell'Assemblea al Segretariato Diocesano delle Confraternite.

Art.24:

Spetta al Cassiere:

a) tenere l'inventario di quanto appartiene alla confraternita, di cui è custode;

b) esigere le quote dei confratelli e registrarle fedelmente;

c) tenere nota esatta delle entrate e delle uscite;

d) pagare i mandati e riscuotere le reversali dopo che siano stati controfirmati dal Priore, facendosi rilasciare apposita ricevuta;

­e) pagare sollecitamente le tasse e quanto dovuto dalla confraternita;

f) preparare i bilanci consuntivi e preventivi, da presentare per l'approvazione prima ai Revisori dei conti ed alla Cattedra, e poi all’­Assemblea dei membri.

Il denaro della confraternita deve essere depositato su di un libretto bancario o postale intestato al Priore pro-tempore della confraternita con la firma congiunta anche del Cassiere. Nessuna somma può essere intestata a persone singole.

Il Cassiere può essere autorizzato dalla Cattedra a tenere somme di denaro contante per le spese ordinarie.

Art.25:

I Revisori dei conti hanno l'obbligo di esaminare, fare opportune osservazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, sul resoconto annuale del Cassiere, ed approvarli.  ­

Le osservazioni e l'approvazione devono essere fatte per iscritto. Il lavoro dei Revisori dei conti è diretto dal primo Revisore in ordine d'elezione.

Art.26:

Le convocazioni, sia ordinarie che straordinarie, dell'Assemblea dei membri si terranno di domenica o in giorni festivi.

Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei membri aventi diritto al voto, non si può procedere; la seconda convocazione avrà luogo la domenica o il giorno festivo successivo, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

Art.27:

La convocazione per l’elezione della cattedra si terrà nel mese di febbraio, sempre di domenica od in giorno festivo.

Art.28:

a) I membri congregati, regolarmente iscritti e non sospesi,   nelle elezioni godono di voce attiva e passiva;

 b) Affinché l'elezione sia valida si richiede la maggioranza    assoluta e, cioè, la metà più uno dei presenti e votanti.

Se al primo scrutinio non si raggiunge la maggioranza assoluta , si procede ad una seconda votazione in cui saranno eletti coloro che avranno raggiunto la maggioranza relativa.

Art.29:

Il voto è libero e segreto, e viene espresso con il sistema della scheda debitamente preparata dalla Cattedra.

Art.30:

Per essere eletti Assistenti o Consiglieri bisogna aver compiuto il venticinquesimo anno di età.

Art.31:

L'elezione del Priore avviene su una rosa, di non più di quattro candidati che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il settantacinquesimo.

La rosa viene formata con votazione segreta dall'Assemblea con successiva presentazione formale della Cattedra e del Padre Spirituale.

Il Vescovo si riserva di inserire altri nomi di iscritti, anche in deroga al successivo art. 36.

Art.32:

L'elezione del Primo e del Secondo Assistente e dei due Consiglieri avviene su una rosa di almeno otto candidati, formata con votazione segreta dall'Assemblea con successiva presentazione formale della Cattedra e del Padre Spirituale.­

Il Vescovo si riserva di inserire altri nomi di iscritti, anche in deroga al precedente art.28.

Risulteranno eletti i primi quattro rispettivamente nell'ordine dei voti riportati.

Art.33:

Sia gli eletti (Priore, Assistenti, Consiglieri) che gli ufficiali (Segretario e Cassiere) della confraternita devono aver frequentato la scuola dell'obbligo.

Art.34:

L'Assemblea elettiva della confraternita è presieduta da un delegato del Vescovo.

Gli eletti dovranno ricevere conferma dall' Ordinario Diocesano, al quale deve essere inviato il verbale formale delle avvenute elezioni. Fino alla conferma ed all'insediamento della nuova Cattedra, la Cattedra uscente continuerà la direzione e l'amministrazione ordinaria ­della confraternita.

Art.35:

Nel caso che uno degli eletti dia le dimissioni, muoia, o sia dichiarato decaduto dalla confraternita, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art.36:

Gli eletti durano in carica tre anni: il Priore, dopo due trienni consecutivi, non può essere rieletto.

Tutte le cariche vengono espletate gratuitamente.

Art.37:

Il Padre Spirituale rappresenta il Vescovo nella confraternita, ed  è dallo stesso liberamente nominato.

Art.38:

Il Padre Spirituale:

a) assiste spiritualmente la confraternita, e cura sopratutto la formazione cristiana degli iscritti;

b) interviene a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della confraternita, con diritto di esprimere il suo parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;                ­

c) ha il diritto-dovere di esprimere il suo parere sulla ammissione, sospensione o depennamento degli iscritti;

d) ha la responsabilità diretta per quanto riguarda l'adempimento dei legati e dei suffragi;

e) dispone l'orario delle funzioni liturgiche della confraternita nella chiesa od oratorio della stessa, d'accordo con la Cattedra; ­

f) cura almeno una volta al mese la catechesi ai confratelli  od altra riunione di formazione, alla quale tutti i confratelli sono tenuti a partecipare;

g) ha diritto ad un equo compenso, fissato dalla Cattedra ed approvato dall'Ordinario Diocesano;   ­

h) invia alla Curia Vescovile, entro il mese di febbraio, l'annuale relazione sulla situazione religiosa della confraternita;

i) deve controfirmare tutti gli atti formali della confraternita.

Art.39:

La confraternita avrà un archivio, nel quale si devono conservare:

  1)i documenti che riguardano la confraternita;

  2)la corrispondenza, le circolari vescovili , il Bollettino Ufficiale della Diocesi, il bollo; ­

    3)i registri dei confratelli , dei novizi, delle presenze e delle assenze , dei verbali dell'assemblea, dei verbali della Cattedra, delle sacre funzioni, dei legati, dello stato patrimoniale e di cassa: tutti regolarmente aggiornati.

Art.40:

  La confraternita deve partecipare con i suoi membri

1) alla processione del Corpus Domini;

2) alla processione del Santo Patrono;

3) alle processioni proprie della confraternita, ed ad altri momenti solenni di vita ecclesiale decisi dal Consiglio Pastorale.

Art.41:

La disciplina del culto nella vita della confraternita è riservata,in ogni caso, al Padre Spirituale.

Art.42:

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali acquisti, permute, vendite, accettazione di legati, fitti, devono essere autorizzati dall’Ordinario Diocesano, a norma del Diritto Canonico   ed in ogni caso nel rispetto delle norme del Diritto Civile.

Art.43:

La confraternita, intervenendo alle manifestazioni ufficiali e nelle cerimonie liturgiche, porterà le insegne ed i distintivi tradizionali stabiliti dal proprio Regolamento.

Art.44:

Ogni confratello dal giorno dell’ammissione partecipa dei benefici spirituali e temporali.

In caso di morte, ogni confratello ha il diritto ai suffragi stabiliti dal Regolamento.

Art.45:

I membri congregati ed aggregati sono tenuti a versare la quota annua­ di partecipazione stabilita dalla Cattedra.

La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito comporta la sospensione e, dopo un'ammonizione, la decadenza dalla confraternita con la perdita di tutti i benefici acquisiti.

Art.46:

Qualora in una confraternita venissero apertamente e ripetutamente violate le norme del presente Statuto, o si verificassero fatti gravi ­circa l'integrità della fede, la coerenza con la morale cattolica e l'osservanza della disciplina, o particolari esigenze organizzative lo richiedessero, l'Ordinario Diocesano , sentita la Cattedra, potrà procedere allo scioglimento degli organi statutari ed alla nomina di un Commissario che, in nome del Vescovo, diriga e rappresenti la confraternita in sostituzione degli organi statutari.

Art.47:

La vita e l'azione delle confraternite nella Diocesi saranno animate e coordinate da un Segretariato Diocesano nominato dal Vescovo, e mode­rato da un segretario nominato anche questo dal Vescovo.

Il Segretariato , d'accordo col Vescovo, ogni anno promuove lo svolgimento dell'Assemblea generale delle Confraternite e della Conferenza dei Priori, e di ogni altro adempimento previsto dallo Statuto.

Art.48:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico ed al Diritto Diocesano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLETIINO ECCLESIASTICO - DIOCESI DI MILETO-NICOTERA- TROPEA Gennaio-Dicembre 1999

 

Prot. n. 7/99/D

 

DOMENICO TARCISIO CORTESE PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI

MILETO-NICOTERA- TROPEA

 

- nell'esercizio del suo ministero episcopale

- in forza dei poteri attribuiti dal Diritto Canonico

decreta

 

La totale modifica degli articoli 31 e 32 dello Statuto diocesano delle Confraternite. L'articolo 31 modificato così recita:

art. 31

l - L'elezione del Priore avviene votando su di una tema di nomi di confratelli congregati - uomini e donne - presentata dal Vescovo, scegliendo fra quelli iscritti da almeno un anno che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non su­perano il settantacinquesimo, salvo diversa disposizione del Vescovo;

    2 - Risulterà eletto Priore il candidato che sarà riportato il maggior numero di

voti, ed a parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età;

3 - L'elezione del Primo e secondo Assistente e dei due Consiglieri avviene su una rosa di nove candidati - uomini e donne - che siano congregati iscritti alla Con­fraternita da almeno un anno ed abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età;

      4 - Risulteranno eletti Primo e Secondo Assistente i primi due, rispettivamente

nell'ordine dei voti riportati;

    5 - Saranno eletti Consiglieri i due successivi, rispettivamente nell' ordine dei

voti riportati.

art. 32

l - La rosa dei candidati per l'elezione dei due Assistenti e dei due Consiglieri

    sarà così formata:

2 - L'Assemblea, con votazione segreta, indicherà sette nomi;

3 - A quei sette nomi saranno aggiunti di diritto i due nomi compresi nella terna per l'elezione del Priore e non risultati eletti.

I due articoli modificati entrano subito in vigore, e pertanto le nuove elezioni nelle Confraternite, si svolgeranno a norma degli articoli 31 e 32 modificati dello Statuto delle Confraternite, pena la nullità delle elezioni stesse qualora avvenissero diversamente.

Mileto, 23 maggio 1999

Mons. Domenico Cortese        Vescovo

Don Filippo Ramondino           Cancelliere

 

 

Diocesi di Mileto - Nicotera - Tropea

SEGRETARIATO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE

c/o Curia Vescovile - Via Episcopio, 14 - Mileto (VV)

 

alle Confraternite

       della Diocesi

             sedi

 

Per evitare discrepanze nelle interpretazioni, si precisa:

 

1) art. 11, comma 3

Assumono la qualifica di congregati gli iscritti, uomini e donne, residenti stabilmente nell' ambito della Parrocchia dove ha sede la Confraternita. Questi al compimento del 18° anno di età sono tenuti ad inoltrare regolare domanda d'iscrizione, e saranno ammessi tra i congregati se ritenuti idonei a norma del presente Statuto avendone i requisiti richiesti.

 

2) art. 36, comma 1

Nel caso che uno degli eletti dia le dimissioni, muoia o sia dichiarato decaduto dalla Confraternita a norma dell’ art. 11 paragrafo 5, il primo di non eletti prenderà il secondo posto di consigliere e gli altri eletti avanze­ranno di un grado fino all'occupazione di quello rimasto vacante.

 

 

 

Mileto, 11 ottobre 2003